Lo statuto

MARCHE SOLIDALI

Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, durata e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore” e successive modifiche, l’Associazione denominata “MARCHE SOLIDALI Ente di Terzo Settore – Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche” o “MARCHE SOLIDALI ETS – Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche” da ora in avanti nominata “Associazione”.

A decorrere dell’avvenuta iscrizione della Associazione nell’apposita sezione del RUNTS, l’acronimo “ETS” sarà inserito nella denominazione sociale. La Associazione dovrà da quel momento utilizzerà l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha durata illimitata, fino allo scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci.

L’Associazione istituisce la sua sede legale in via dell’Industria, 17/a – nel Comune di Ancona e può costituire altre sedi operative ovunque lo riterrà opportuno.

Il mutamento di indirizzo all’interno del territorio del comune non implicherà variazione di sede e potrà essere deliberato dall’Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2

Finalità dell’Associazione

L’Associazione si richiama agli ideali di libertà, democrazia e solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana e dal Diritto Internazionale.

L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) essere, in rappresentanza delle organizzazioni aderenti, interlocutore nei confronti della Regione Marche e delle istituzioni pubbliche e private marchigiane per stimolare interventi di solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo, promozione della pace, rispetto dei diritti umani, educazione alla cittadinanza globale;

b) valorizzare il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni nella cooperazione decentrata.

c) rendere più visibile sul territorio regionale la molteplice attività svolte dalle organizzazioni aderenti, in modo da far crescere il sostegno dell’opinione pubblica alla cooperazione internazionale;

d) favorire la collaborazione stabile fra le organizzazioni aderenti.

ARTICOLO 3

Attività dell’Associazione

3.1 L’Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d Codice Terzo Settore).
  3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i Codice Terzo Settore).
  4. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla prevenzione del bullismo ed al contrasto delle povertà; (lettera l Codice Terzo Settore).
  5. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni; (lettera n Codice Terzo Settore).
  6. Attività commerciali, di educazione, di promozione, di rappresentanza svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, ai sensi dell’art.5 lettera o, Codice del Terzo Settore dlgs 117/2017.
  7. Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 6 giugno 2016 n. 106; (lettera p Codice Terzo Settore).
  8. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r Codice Terzo Settore).
  9. Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; lettera s Codice Terzo Settore).
  10. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u Codice Terzo Settore).
  11. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v Codice Terzo Settore).
  12. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w Codice Terzo Settore).

3.2 L’Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà dimostrare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 D.lgs. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 4

Requisiti dei soci

Sono soci di MARCHE SOLIDALI– ETS- le Organizzazioni che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione e partecipano regolarmente alle sue attività; possono richiedere di aderire le organizzazioni che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente e giuridicamente costituite secondo la legge vigente;

b) non perseguire scopi di lucro;

c) perseguire obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, accoglienza ed integrazione, in sintonia con le finalità previste dalla “Carta dei Valori” di MARCHE SOLIDALI – ETS

d) avere una struttura democratica;

e) avere sede legale o sede operativa nelle Marche.

L’elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 5

Ammissione e diritti dei soci

L’ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il presidente dell’Organizzazione socia partecipa all’assemblea; in caso di impossibilità a partecipare, il presidente può delegare un altro membro della propria organizzazione o il rappresentante di altro socio. La delega viene conferita in forma scritta e un membro dell’assemblea può rappresentare solamente un altro socio, oltre alla propria associazione.

ARTICOLO 6

Doveri dei soci e Perdita della qualifica di socio

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

I soci hanno il dovere di sostenere MARCHE SOLIDALI –ETS- secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, con il versamento di quote annuali in denaro o con contributi “in Kind”.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di espulsione motivata da:

  1. mancanza di partecipazione senza adeguate giustificazioni ad almeno tre assemblee consecutive;
  2. non siano resi pubblici i propri bilanci;
  3. si operi in sede regionale, nazionale o internazionale in contrasto con le posizioni ufficiali di MARCHE SOLIDALI –ETS- o si compiano atti che possano ledere l’immagine dell’Associazione.

d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;

Ogni socio può recedere inviando apposita lettera raccomandata A/R, o PEC al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio e all’Assemblea.

Il recesso avrà effetto a far data dall’esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato.

ARTICOLO 7

Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione “MARCHE SOLIDALI – ETS” sono:

  • l’Assemblea generale dei soci;

  • il Comitato Direttivo;

  • il/la Presidente;

  • il/la Tesoriere/a;

  • l’Organo di controllo e Revisione legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

ARTICOLO 8

L’Assemblea

8.1 Partecipazione all’assemblea:

l’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’Associazione.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

8.2 Convocazione dell’Assemblea:

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per posta elettronica, a mezzo PEC, e laddove l’Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale. Se l’Associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

8.3 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea;

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad uno o più soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Gestione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all’Assemblea e/o alla votazione, possono avvenire anche a distanza, attraverso strumenti telematici che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante con adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento e delle decisioni, indicazioni date dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

8.4 Forma di votazione dell’Assemblea;

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all’Associazione ha diritto a un voto.

8.5 Compiti dell’Assemblea:

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio Direttivo;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;

i) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

l) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

in sede straordinaria

  1. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

È in facoltà dei soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Compiti del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:

  • convocare l’Assemblea;

  • predisporre il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e gli atti da sottoporre all’Assemblea;

  • dare esecuzione alle delibere assembleari;

  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

  • ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

  • definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;

  • predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

  • in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

  • deliberare l’accettazione o il diniego delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

  • redigere l’eventuale regolamento interno;

  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

  • costituire e coordinare gruppi di lavoro per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative attribuendo agli stessi mandati scritti operativi e gestionali;

  • irrogare le sanzioni disciplinari.

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri nominati dall’Assemblea ordinaria.

– Il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti solamente per un secondo mandato consecutivo.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra, in luogo di Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

9.3 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima, dal Presidente mediante avviso, scritto o posta telematica, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, PEC, o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

Se nominato, il rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti é invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 10

Il Presidente

10.1 Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e politica di MARCHE SOLIDALI –ETS

10.2 Compiti del Presidente;

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa; dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

1. L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.

2. L’Organo di controllo ha il compito di:

– vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti interni e del codice etico;

– vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;

– attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;

– procedere, se ritenuto, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti);

– redigere un verbale per ogni adunanza contenente la sintesi delle proprie attività;

– redigere le relazioni di revisione o di certificazione dei bilanci qualora ne svolga la funzione.

3. I membri dell’organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati. Ai membri dell’Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

4. Nel caso in cui l’Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

ARTICOLO 13

Revisione legale dei conti

L’Assemblea nomina, di sua iniziativa o al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

In alternativa, ai sensi dell’art.30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

I revisori dei conti vengono incaricati per tre esercizi e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 14

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali di MARCHE SOLIDALI – ETS- sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiamo fornito apposita documentazione, previa approvazione del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 15

Libri sociali

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

  4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell’associazione, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo e sostenendo i costi per gli estratti. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci

ARTICOLO 16

Esercizio finanziario e Risorse Finanziarie

MARCHE SOLIDALI – ETS- persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari.

L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno solare.

Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio viene presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Le spese sono coperte mediante:

entrate derivanti da attività proprie;

quote associative e contributi versati dai Soci;

contributi pubblici e privati.

ARTICOLO 17

Patrimonio

Il patrimonio è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Nello specifico il patrimonio di MARCHE SOLIDALI ETS è costituito:

a) dai conferimenti effettuati dai Soci;

b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall’Assemblea ad incrementare il patrimonio;

c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni, mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell’Associazione;

d) da contributi pubblici e privati;

  1. da donazioni, rendite patrimoniali e lasciti testamentari;
  1. da attività “diverse” di cui all’art.6 D.Lgs 117/2017 e da ogni altro bene che pervenga a MARCHE SOLIDALI – ETS- e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea.

ARTICOLO 18

Quote Associative

Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio di MARCHE SOLIDALI – ETS-, versando una quota sociale definita ogni anno dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 19

Destinazione degli avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’estinzione o lo scioglimento può essere deciso dall’assemblea straordinaria la partecipazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’ Assemblea, a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 21

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Firmato ad Ancona, il 17/05/2023